regulatory-it·14 min lettura·26 luglio 2026

DMS Puglia

DMS Puglia (SPOT): guida 2026 per host e strutture ricettive

Entro il giorno 10 di ogni mese chi gestisce una struttura ricettiva o una locazione turistica in Puglia deve trasmettere al DMS regionale i dati sul movimento del mese precedente tramite SPOT, pena sanzioni fino a €1.200 previste dalla L.R. 49/2017. L'obbligo vale per tutte le tipologie, B&B e affitti brevi inclusi, e si somma ad Alloggiati Web e tassa di soggiorno.


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Capitolo 01 / 11

01 — Cos'è il DMS Puglia e cosa c'entra SPOT

Il DMS (Digital Management System) della Regione Puglia, raggiungibile su dms.puglia.it, è il punto di accesso unico ai servizi digitali per gli operatori del turismo pugliese. È gestito dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione (ARET) e raccoglie in un solo portale gli adempimenti regionali della struttura: anagrafica, comunicazione dei prezzi e dei servizi, trasmissione dei flussi turistici.

Dentro il DMS vive SPOT — Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico — l'applicativo con cui ogni struttura trasmette i dati sul movimento degli ospiti: arrivi, partenze, presenze, ma anche l'assenza di movimento e i periodi di chiusura. È lo strumento con cui la Puglia assolve la rilevazione statistica coordinata da ISTAT sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

La base normativa è la Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 49 ("Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive... e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici"), operativa dal 1° ottobre 2018 e aggiornata nel tempo, da ultimo con la L.R. 15/2025 che ha esteso e rafforzato gli obblighi per le locazioni turistiche.

In pratica il DMS è per la Puglia quello che in altre regioni fa ROSS 1000: se gestisci anche strutture fuori regione, trovi il confronto nella nostra guida a ROSS 1000.


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Capitolo 02 / 11

02 — Chi è obbligato: strutture ricettive e locazioni brevi

L'obbligo di registrazione al DMS e di trasmissione dei flussi via SPOT riguarda tutte le strutture ricettive operanti in Puglia, senza distinzione di tipologia o classificazione:

  • alberghiere: hotel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere;
  • extralberghiere: B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, agriturismi, ostelli, residence;
  • locazioni turistiche / affitti brevi, anche gestite in forma non imprenditoriale dal singolo host.

L'art. 9 della L.R. 49/2017 parla di "titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i bed and breakfast", e la Regione ha chiarito che dal 26 maggio 2021 la registrazione al DMS è obbligatoria anche per le locazioni turistiche. Se affitti su Airbnb o Booking un solo appartamento a Bari, Monopoli o Vieste, sei dentro il perimetro: la piattaforma su cui pubblichi l'annuncio non c'entra nulla con l'obbligo regionale.

Un punto importante: la registrazione al DMS genera il CIS (Codice Identificativo di Struttura) regionale, che oggi convive con il CIN nazionale rilasciato tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive. Sono due codici distinti con due procedure distinte: avere il CIN non ti esonera dal DMS e viceversa. Sul codice nazionale trovi tutto nella guida al CIN per affitti brevi.


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Capitolo 03 / 11

03 — Registrazione e accesso al DMS: come si fa

Prerequisito: la pratica comunale

La registrazione della struttura sul DMS presuppone che l'attività sia già stata avviata regolarmente presso il SUAP del Comune dove si trova l'immobile (SCIA o CIA, a seconda dei casi). Prima il Comune, poi la Regione: se la pratica comunale non è chiusa, la registrazione DMS non va a buon fine. Se devi ancora partire, la guida alla SCIA per casa vacanze spiega il passaggio comunale.

Accesso solo con identità digitale

L'accesso a dms.puglia.it avviene esclusivamente con:

  • SPID persona fisica di livello 2;
  • CIE (Carta d'Identità Elettronica);
  • CNS/TS-CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Non esistono credenziali username/password rilasciate dal portale. Se gestisci per conto di una società, entri con la tua identità personale e poi operi per la struttura associata.

I passaggi tipici

  1. Autenticati su dms.puglia.it con SPID/CIE/CNS.
  2. Completa il profilo del titolare o gestore.
  3. Registra la struttura: dati anagrafici, tipologia, ubicazione, estremi della pratica SUAP.
  4. Attendi la validazione e l'attribuzione del codice struttura (CIS).
  5. Da quel momento hai accesso a SPOT per i flussi e alla CPS per i prezzi.

Per un property manager con più unità, ogni struttura va censita singolarmente: la trasmissione dei flussi avviene poi struttura per struttura.


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Capitolo 04 / 11

04 — Comunicare i flussi turistici con SPOT: cosa e quando

Cosa si comunica

La rilevazione riguarda il movimento giornaliero della struttura:

  • arrivi e partenze di ciascun giorno, con il dettaglio statistico richiesto (provenienza, permanenza);
  • assenza di movimento: anche i giorni senza ospiti vanno dichiarati;
  • esercizio chiuso: i periodi di chiusura vanno comunicati come tali.

Questo è l'errore concettuale più diffuso: "non ho avuto ospiti, quindi non devo fare nulla". Falso. Il mese senza prenotazioni va comunque rendicontato, altrimenti risulti inadempiente esattamente come chi non trasmette i dati degli ospiti.

La scadenza mensile

La rilevazione è giornaliera, ma la trasmissione è mensile: le istruzioni operative del portale indicano il giorno 10 di ogni mese come termine per trasmettere il movimento del mese precedente. Il testo originario dell'art. 9 della L.R. 49/2017 fissava il termine al giorno 5: trasmettere nei primissimi giorni del mese ti mette al riparo in ogni caso.

Mese di riferimento Termine di trasmissione SPOT
Gennaio entro il 10 febbraio
Febbraio entro il 10 marzo
... ...
Dicembre entro il 10 gennaio

Pugliapromozione estrae periodicamente dal sistema l'elenco delle strutture inadempienti e trasmette gli esiti ai Comuni, che sono l'autorità competente per le sanzioni (art. 9, commi 4-5).

Come si trasmette

Dentro SPOT puoi caricare i dati in due modi:

  • inserimento manuale dei movimenti giorno per giorno dal pannello web;
  • caricamento massivo/integrazione tramite file o gestionali compatibili, utile per chi usa un PMS o un channel manager che esporta i tracciati richiesti.

Se lavori con un gestionale, verifica che supporti il tracciato della Puglia: molti software di gestione per affitti brevi generano l'export per i portali regionali e riducono il lavoro a pochi minuti al mese.


05

Capitolo 05 / 11

05 — DMS/SPOT, Alloggiati Web, ISTAT: tre nomi, due obblighi distinti

Qui si concentra la confusione peggiore. Mettiamo ordine:

Adempimento Ente Cosa comunichi Quando Norma
Alloggiati Web Questura (Polizia di Stato) Generalità di ogni ospite per pubblica sicurezza Entro 24 ore dall'arrivo (entro 6 ore se il soggiorno è inferiore a 24 ore) Art. 109 TULPS
DMS/SPOT Regione Puglia (Pugliapromozione) Dati statistici anonimi: arrivi, partenze, presenze Rilevazione giornaliera, trasmissione entro il 10 del mese successivo L.R. 49/2017, art. 9
ISTAT ISTAT (tramite la Regione) Nulla di separato: la trasmissione SPOT assolve la rilevazione statistica Rilevazione movimento clienti

Tradotto:

  • Alloggiati Web e DMS sono DUE obblighi separati, con enti, finalità e scadenze diverse. Comunicare gli ospiti alla Questura non copre l'obbligo regionale, e trasmettere i flussi su SPOT non copre l'obbligo di pubblica sicurezza. Vanno fatti entrambi, per ogni soggiorno. La procedura Questura è spiegata nella guida ad Alloggiati Web.
  • ISTAT non richiede un terzo invio: i dati statistici arrivano all'istituto attraverso la Regione. SPOT è il canale con cui la Puglia raccoglie e gira i dati.

Per un host pugliese la settimana tipo diventa: check-in ospite → schedina in Questura entro 24 ore → registro presenze per SPOT → dichiarazione tassa di soggiorno al Comune. Quattro flussi burocratici per lo stesso ospite. È il motivo per cui ha senso automatizzare tutto ciò che non è obbligo di legge: un concierge AI come Verto gestisce su WhatsApp la raccolta documenti, le istruzioni di check-in e le domande degli ospiti in 25+ lingue, 24/7 — così il tempo che resta lo spendi sugli adempimenti che solo tu puoi firmare, non a rispondere "qual è il wifi?" per la ventesima volta.


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Capitolo 06 / 11

06 — CPS: la comunicazione dei prezzi e dei servizi

Il DMS non serve solo per i flussi. La stessa L.R. 49/2017 (artt. 3-8) impone alle strutture ricettive — alberghiere, extralberghiere, agriturismi, oltre a stabilimenti balneari e attività in concessione — la CPS, Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi:

  • si trasmette telematicamente a Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno;
  • i prezzi comunicati valgono come prezzi massimi praticabili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo;
  • per le nuove aperture la comunicazione va fatta entro 30 giorni dall'apertura;
  • nello stesso termine si comunicano anche cessazione, sospensione e riattivazione dell'attività;
  • la tabella prezzi va esposta in modo visibile nel locale di ricevimento ospiti.

L'omessa o incompleta comunicazione dei prezzi è sanzionata da €200 a €1.200 (art. 8, comma 3), con conferma d'ufficio dei prezzi dell'ultima comunicazione convalidata. La mancata esposizione della tabella prezzi costa da €200 a €1.200, raddoppiati in caso di recidiva.


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Capitolo 07 / 11

07 — Tassa di soggiorno e PayTourist: l'obbligo comunale

Il quarto fronte è comunale: l'imposta di soggiorno. In Puglia molti Comuni turistici l'hanno istituita e diversi — tra cui Bari e Monopoli — la gestiscono tramite la piattaforma PayTourist: il gestore registra la struttura sul portale comunale (es. bari.paytourist.com), dichiara i pernottamenti, riscuote l'imposta dagli ospiti e la riversa al Comune con le scadenze del regolamento locale (tipicamente trimestrali).

Attenzione a tre punti:

  1. PayTourist non è il DMS: è una piattaforma privata adottata da singoli Comuni per la tassa di soggiorno. La dichiarazione su PayTourist non sostituisce SPOT, né viceversa.
  2. Tariffe, esenzioni e scadenze cambiano Comune per Comune: verifica sempre il regolamento del tuo. Le regole generali sono nella guida alla tassa di soggiorno.
  3. Il gestore che incassa l'imposta è responsabile del versamento e della dichiarazione annuale al Comune: gli omessi versamenti sono sanzionati in base al regolamento comunale e alla normativa tributaria.

Se il tuo Comune non usa PayTourist, l'obbligo esiste comunque dove l'imposta è istituita: cambia solo lo strumento (portale proprietario, moduli, PEC).


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Capitolo 08 / 11

08 — Sanzioni: cosa rischi e chi controlla

Le sanzioni regionali sono fissate dalla L.R. 49/2017 e si applicano per ciascuna violazione accertata:

Violazione Sanzione Riferimento
Inadempienza parziale nella trasmissione flussi SPOT €200 Art. 10, L.R. 49/2017
Inadempienza totale nella trasmissione flussi SPOT €1.200 Art. 10, L.R. 49/2017
Applicabilità Fino a 3 volte per anno (max €3.600/anno) Art. 10, L.R. 49/2017
Omessa comunicazione prezzi (CPS) da €200 a €1.200 Art. 8, c. 3
Mancata esposizione tabella prezzi da €200 a €1.200 (x2 se recidiva) Art. 8, c. 4
Rifiuto degli accertamenti da €1.000 a €6.000 + possibile sospensione attività Art. 8, c. 6

Il procedimento sanzionatorio è di competenza dei Comuni (D.Lgs. 79/2011), l'accertamento spetta alla Polizia locale e agli organi di Polizia di Stato, secondo la L. 689/1981. I proventi vanno ai Comuni: un incentivo concreto a controllare.

Fuori dal perimetro regionale restano le sanzioni degli altri obblighi: l'omessa comunicazione in Questura è un illecito penale (art. 17 TULPS: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €206), e gli annunci senza CIN nazionale rischiano sanzioni fino a €8.000. Il quadro complessivo per chi lavora in nero è nella guida alle sanzioni per affitti brevi non dichiarati.


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Capitolo 09 / 11

09 — Novità 2025-2026: SCIA/CIA obbligatoria e polizza RC

La L.R. 15/2025 (pubblicata sul BURP il 30 settembre 2025) ha modificato la L.R. 49/2017 e stretto le maglie sulle locazioni turistiche:

  • le locazioni turistiche, anche non imprenditoriali, devono presentare SCIA o CIA al Comune;
  • chi era già operativo e registrato al DMS al 30 settembre 2025 ha 365 giorni per regolarizzarsi: la scadenza pratica è il 30 settembre 2026;
  • diventa obbligatoria una polizza assicurativa di responsabilità civile verso gli ospiti;
  • viene rafforzato il ruolo della banca dati regionale gestita da Pugliapromozione, a cui vanno comunicate anche avvio, sospensione e cessazione dell'attività.

Nel 2026 la Giunta regionale ha inoltre approvato un disegno di legge che darebbe ai Comuni il potere di fissare parametri e limiti alle nuove locazioni turistiche nelle zone a maggiore pressione: l'iter è in corso, quindi chi opera in destinazioni molto turistiche (Valle d'Itria, Salento, Gargano) farà bene a monitorare gli sviluppi.

Se gestisci in Puglia, la checklist 2026 è: SCIA/CIA al Comune entro il 30 settembre, polizza RC attiva, CIN esposto, DMS aggiornato, SPOT trasmesso ogni mese.


10

Capitolo 10 / 11

10 — Errori comuni (e come evitarli)

  1. Non comunicare i mesi vuoti. L'assenza di movimento va dichiarata. È l'inadempienza più frequente e la più facile da contestare, perché il sistema estrae automaticamente chi non ha trasmesso.
  2. Credere che Alloggiati Web basti. Questura e Regione sono due binari separati: servono entrambi.
  3. Registrarsi al DMS senza aver chiuso la pratica comunale. La registrazione presuppone SCIA/CIA già presentata al SUAP.
  4. Dimenticare la CPS del 1° ottobre. La comunicazione prezzi è annuale e sanzionata quanto i flussi.
  5. Ignorare il regolamento comunale della tassa di soggiorno. Tariffe e scadenze cambiano da Comune a Comune; se c'è PayTourist, la dichiarazione va fatta lì.
  6. Fare tutto a mano, ogni mese, per ogni unità. Con più appartamenti i quattro flussi (Questura, Regione, Comune, ospiti) si moltiplicano. Gli adempimenti pubblici richiedono la tua firma, ma la comunicazione con gli ospiti no: Verto gestisce in autonomia l'85% delle conversazioni (misurato su oltre 12.000 conversazioni reali), raccoglie i documenti prima dell'arrivo via WhatsApp e si integra con PMS come Smoobu, Beds24, Hostaway e Guesty — a partire da €24,90 per appartamento al mese, con setup in mezz'ora.

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Capitolo 11 / 11

FAQ — Domande frequenti sul DMS Puglia

Cos'è il DMS Puglia e a cosa serve?

È il Digital Management System della Regione Puglia (dms.puglia.it), il portale unico per gli adempimenti regionali delle strutture ricettive: registrazione dell'attività con attribuzione del codice struttura, comunicazione annuale dei prezzi (CPS) e trasmissione mensile dei flussi turistici tramite l'applicativo SPOT. È gestito dall'Agenzia regionale Pugliapromozione in base alla L.R. 49/2017.

Entro quando devo comunicare i flussi turistici su SPOT?

La rilevazione è giornaliera (arrivi, partenze, assenza di movimento, chiusure), ma la trasmissione è mensile: le istruzioni operative del portale indicano il giorno 10 del mese successivo come termine. Il testo originario della L.R. 49/2017 fissava il giorno 5, quindi la prassi più sicura è trasmettere nei primissimi giorni di ogni mese.

Il DMS Puglia sostituisce Alloggiati Web?

No. Sono due obblighi separati: Alloggiati Web comunica le generalità degli ospiti alla Questura per pubblica sicurezza entro 24 ore dall'arrivo (art. 109 TULPS); il DMS/SPOT trasmette dati statistici anonimi alla Regione con cadenza mensile. Vanno assolti entrambi, per ogni soggiorno, e le sanzioni sono indipendenti tra loro.

Devo trasmettere i dati anche se non ho avuto ospiti?

Sì. La L.R. 49/2017 include espressamente l'assenza di movimento e i periodi di esercizio chiuso tra i dati da comunicare. Un mese senza prenotazioni va rendicontato come tale: chi non trasmette nulla risulta inadempiente e rischia la sanzione da €1.200 per inadempienza totale, applicabile fino a tre volte l'anno.

Quali sanzioni rischio se non comunico i flussi al DMS?

L'art. 10 della L.R. 49/2017 prevede €200 per inadempienza parziale e €1.200 per inadempienza totale, applicabili fino a tre volte per anno (massimo €3.600). Il procedimento è di competenza del Comune, l'accertamento spetta alla Polizia locale. Restano separate le sanzioni per Alloggiati Web (penali) e per la tassa di soggiorno comunale.


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